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Carta delle Nazioni Unite (1945)

Firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945

Entrata in vigore con il deposito del ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945

Ratificata dall’ltalia con legge 17 agosto 1957 n. 848 in Suppl. Ord. G.U. n. 238 del 25 settembre 1957

Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi

a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per che volte nel corso di questa , generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità,
a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

e per tali fini

a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti dì buon
vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune,
ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un’organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.

Capitolo I

Fini e principi

ART. 1

I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace.
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sui rispetto dei principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale.
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.
4. Costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

ART. 2

L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’art. 1, devono agire in conformità ai seguenti principi:
1. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione delpresente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.

Capitolo II

Membri dell’Organizzazione

ART. 3

Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato‘ la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all’art. 110.

ART. 4

1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.
2. L’ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di unoStato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

ART. 5

Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.

ART. 6

Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

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